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Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione

La legge sull'ordinamento della professione di Psicologo prescrive che - per poter esercitare - un laureato in Psicologia debba aver conseguito l'abilitazione mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto all'Ordine professionale degli Psicologi.La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è composta dal Presidente e da quattro Membri. Il Presidente viene nominato fra i Professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo di discipline psicologiche. I Membri vengono prescelti da quattro terne designate dal competente consiglio dell'Ordine professionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:a. Professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo;b. Professori associati;c. Liberi professionisti iscritti all'albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale;d. Psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di servizio.

COME e QUANDO

Gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni si svolgono due volte all'anno, nella date fissate da una Ordinanza Ministeriale.

Le Disposizioni generali sono indicate dall'Ufficio Esami di Stato di Ateneo.

Per presentare domanda di Esame di Stato seguire attentamente le istruzioni.

 

I sessione 2012

Sezione A

Prima prova scritta (Nuovo Ordinamento e Ordinamento previgente): 19/06/2012

Sezione B (Dottore in Tecniche Psicologiche)
Prima prova scritta: 26/06/2012


II sessione 2012


Sezione A

Prima prova scritta (Nuovo Ordinamento e Ordinamento previgente): 20/11/2012

Sezione B (Dottore in Tecniche Psicologiche)
Prima prova scritta: 27/11/2012

 

Le date delle prime prove scritte (entrambe le sessioni) vengono stabilite da un'Ordinanza Ministeriale. Le date delle successive prove sono invece fissate dalle singole Commissioni esaminatrici e  visibili nel Calendario a fianco.

 

Avvertenza importante
Validità del semestre di tirocinio svolto post laurea di I° livello ai fini dell'accesso all'Esame di Stato sezione A

Come da delibera congiunta del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna (seduta del 24 gennaio 2008) e del Consiglio di Facoltà (seduta del 22 febbraio 2008), si precisa che il semestre di tirocinio eventualmente svolto post laurea di I° livello risulta valido solo se - al termine dell'attività - il tirocinante ha sostenuto l'Esame di Stato per Dottore in Tecniche Psicologiche (sezione B), conseguendo la relativa abilitazione.
In caso contrario, per accedere all'Esame di Stato sezione A, sarà necessario svolgere un intero anno di tirocinio al termine della Laurea Specialistica/Magistrale.


 

 

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